A partire dal 1° luglio 2022 le operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmesse al fisco non più con l’esterometro, ma esclusivamente tramite il servizio SDI – Servizio Di Interscambio, con alcune esclusioni.
I termini per la trasmissione dei documenti fiscali hanno delle differenze che vedremo qui di seguito:
Trasmissione tramite fattura elettronica (operazioni attive)
La trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini consueti di trasmissione delle fatture di vendita cioè 12 giorni;
Trasmissione tramite fattura elettronica (operazioni passive)
La trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Rammentiamo che per le operazioni da e verso l’estero effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata ancora con cadenza trimestrale la cui scadenza ultima è fissata entro il 22 agosto 2022, essendo il 31 luglio domenica e che in agosto entra in vigore il periodo di proroga feriale.
Soggetti alla trasmissione:
Sono tenuti ad effettuare l’invio dell’esterometro i titolari di partita IVA che effettuano operazione con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono invece escluse da tale obbligo le operazioni per le quali è emessa fattura elettronica o bolletta doganale.
Sanzioni:
In caso di omesso, errato o tardivo invio dell’esterometro 2022, la sanzione prevista ammonta a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 400 euro mensili, cosi come stabilito dal nuovo articolo 11, comma 2-quater del decreto legislativo n. 471/1997 comma 2 – quater
Attenzione in questo caso, non si applica il cumulo giuridico.
Il versamento delle sanzioni dovute dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.