È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 10 maggio 2019 con il quale vengono disposti nuovi esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri (il cosiddetto scontrino elettronico), per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla legge di Bilancio 2019.
Queste disposizioni, in particolare, non si applicheranno alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc., oppure servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento e ancora prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici); alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale; alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019; infine alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.
Questo tipo di operazioni continueranno peraltro ad essere annotate nel registro dei corrispettivi. Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti di impianti di distribuzione carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1 per cento del volume d’affari del 2018. Per queste operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.