Con il messaggio 8 aprile 2021, n. 1452 l’INPS comunica che ha provveduto alla liquidazione dell’indennità una tantum Covid-19, pari a 2.400 euro, introdotta dal decreto Sostegni in favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità assegnate dai precedenti decreti Rilancio e Ristori.

In particolare l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Le categorie destinatarie della misura sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti (lavoratore che si mette a disposizione di un datore di lavoro il quale può utilizzarne la prestazione lavorativa in modo discontinuo);
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.