Si avvicina il mese di Luglio, mese in cui i dipendenti possono beneficiare di una indennità aggiuntiva al salario. Lo stabilisce il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 agli art. 31 e 32, che introduce un’indennità una tantum di 200 euro per i dipendenti, i pensionati e per altre categorie di soggetti.

Questo trattamento dovrà essere erogata ai dipendenti, in via automatica, dai datori di lavoro nel mese di Luglio 2022, previa presentazioni di una dichiarazione del lavoratore che dovrà compilare, firmare ed inviare al datore di lavoro.

Condizioni

Le condizioni di accesso sono riservate esclusivamente ai soggetti non titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e l’aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, dell’esonero dello 0,80% di cui alla L. 234/2021.

Beneficiari

Dipendenti  – Aver fruito dell’esonero dello 0,8% L. 234/2021 nel primo quadrimestre dell’anno 2022 per almeno una mensilità. Domanda: il datore di lavoro eroga l’indennità in automatico previa dichiarazione del dipendente. Presentare autocertificazione al datore di lavoro.

Stagionali, contratti a tempo determinato e contratti a chiamata – Avere svolto nel 2021 la prestazione per almeno 50 giornate e con reddito di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021. Fare istanza all’INPS

Lavoratori dello spettacolo – Aver versato almeno 50 contributi giornalieri e con reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021. Fare istanza all’INPS

Lavoratori domestici – Avere in corso un rapporto di lavoro al 18/05/2022. Fare istanza all’INPS

Collaboratori coordinati e continuativi – Essere titolari di contratto di collaborazione attivo al 18/05/2022 ed essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS con reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021. Fare istanza all’INPS

Destinatari di indennità COVID-19 – Aver ricevuto le indennità dei D.L. 41/2021 o D.L. 73/2021. Nessuna istanza da produrre, in quanto l’INPS eroga l’indennità automaticamente.

Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30/06/22 – Disporre di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore a 35000 euro per l’anno 2021 ed essere residenti in Italia.

Modalità Compilazione

Il dipendente, nella autocertificazione dovrà selezionare le prime due caselle  per dichiarare di avere accesso al beneficio. Il terzo punto dovrà essere compilato solamente da quei dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 erano in forza presso altro datore di lavoro.

Infatti, nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di Maggio 2022, il datore di lavoro non è in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di spettanza, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.

Erogazione Indennità

L’indennità una tantum deve essere erogata una sola volta anche in caso di titolarità di più rapporti di lavoro e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Credito Erogato

Il credito maturato dal datore di lavoro per l’erogazione dell’indennità di cui sopra sarà compensato nell’Uniemens del mese di Luglio 2022, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’Inps.

Modello disponibile in Pdf